Il nostro ordinamento prevede di regola la trasmissione per successione dei soli diritti patrimoniali, come si evince dagli artt. 587 e 588 c.c., mentre tutti i rapporti non patrimoniali, sia personalissimi che familiari, si estinguono con la morte del titolare.
In seno ai beni patrimoniali non sussiste alcuna limitazione, essendo trasmissibili per via ereditaria tutte le posizioni patrimoniali del testatore, attive (crediti) e passive (debiti).
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