Il giudice stabilisce la corresponsione, ove necessario, di
un assegno periodico per il mantenimento dei figli (minori o anche maggiorenni,
se non indipendenti economicamente, senza propria colpa) al fine di realizzare
il principio secondo il quale ciascuno dei genitori deve provvedere al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. La
determinazione dell'entità di tale assegno dovrà essere effettuata tenendo conto
delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio in
costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso
ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza
economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Se
lassegno è previsto in favore di un figlio maggiorenne, la normativa attuale
prevede che, salvo diversa determinazione del giudice, l'assegno deve essere
versato direttamente allavente diritto.
La legge n. 54
del 2006 ha introdotto, inoltre, un’importante novità in materia di obbligo
di mantenimento in favore dei figli: ove le informazioni di carattere economico fornite dai
genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice può disporre un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della
contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Testo elaborato dall' Avv. Raffaella De Vico