Con Sentenza 19 gennaio 2010, n. 735, la Corte di
Cassazione ha stabilito che è indebita la detrazione dell'IVA relativa a
fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia
stata realmente acquistata ed i costi effettivamente sostenuti.
Infatti, l'emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello
che ha effettuato la cessione o la prestazione va qualificata come
fatturazione di un'operazione soggettivamente inesistente, per la quale
dev'essere versata l'IVA.
La prova dell'esistenza, inerenza e competenza del costo grava sul
contribuente e gli elementi probatori da lui forniti devono essere certi
e precisi; pertanto, non è sufficiente affermare che l'impresa abbia
comunque acquistato i beni fatturati da soggetti differenti da quelli
indicati in fatture.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 9.4.2010
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