Con Sentenza 16 marzo 2010, n. 10394, la Corte di
cassazione, ha affermato che, per portare in detrazione l'IVA, la
fattura deve essere stata emessa dal soggetto che ha effettivamente
eseguito la cessione di beni o la prestazione di servizi; nei conteggi non
rientrano le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto inerente
le operazioni fatturate.
Con tali motivazioni i giudici non hanno accolto il ricorso di una
contribuente che, accusata di emissione di fatture e altri documenti per
operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante fatture false,
sosteneva che, trattandosi solamente di simulazione soggettiva, non poteva
configurarsi il reato di evasione in quanto mancava l'esposizione dei costi
sostenuti.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 19.3.2010
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