Con Risoluzione 15
marzo 2010, n. 21, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che per il pagamento dell'IVA sui tabacchi lavorati
(sigari e sigarette, generi di monopolio) va applicato il regime
monofase di cui all'articolo 74, D.P.R. n. 633/1972, da parte dell'impresa che si occupa
della distribuzione all'interno dello stato.
In pratica, il soggetto che distribuisce i tabacchi provvede a pagare l'IVA
scorporandone l'importo dal prezzo di vendita al consumo; sono pertanto escluse
dal tributo sia le cessioni successive (ad esempio, quelle effettuate
dalle rivendite nei confronti dei consumatori) che quelle antecedenti. La
normativa, infatti, prevede che il versamento dell'imposta avvenga in
un'unica
soluzione.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 19.3.2010
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed
esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la