Con la Risoluzione del 24.06.2010, n. 58, l'Agenzia delle Entrate
ha precisato che l'introduzione nel 2008 del regime dei contribuenti minimi
e la conseguente abrogazione del regime contabile supersemplificato previsto
dalla legge 662 del 1996, non ha prodotto effetti riguardo agli adempimenti
contabili ai quali sono tenuti gli enti non commerciali di cui all'art. 20,
primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Quindi, tali soggetti sono tenuti:
- ad annotare l'ammontare complessivo delle operazioni
fatturate in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri
previsti ai fini Iva o nell'apposito prospetto riepilogativo;
- ad annotare, entro il termine previsto per le liquidazioni
trimestrali dell'Iva, l'importo complessivo imponibile mensile o
trimestrale degli acquisti e delle importazioni, riportando l'Iva
detraibile nel registro Iva acquisti o nell'apposito prospetto
riepilogativo;
- a conservare la documentazione
degli altri costi di cui si intenda
effettuare la deduzione ai fini delle imposte
dirette.
Articolo pubblicato in data 17.7.2010
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed
esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la