L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 38 del
23.06.2010, ha riportato le risposte fornite, in occasione dell’incontro del 3
giugno 2010 con gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti
contabili, ad una serie di quesiti in materia di novità relative ai Modelli
Unico 2010. In particolare, è stato precisato che:
- La fabbricazione degli impianti fotovoltaici non
rientra nell’agevolazione prevista dall’art. 5 del D.L. 78/2009, convertito con
modifiche dalla legge 102/2009 (c.d. Tremonti – ter).
- Se il compenso del professionista viene pagato
tramite bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro
autonomo tramite il principio di cassa, il momento nel quale il professionista
consegue l’effettiva disponibilità delle somme deve essere individuato con
quello in cui riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Non rileva,
pertanto, né la data della valuta, né il momento nel quale è stato emesso
l’ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista
dell’avvenuto accredito. Il professionista deve scomputare la ritenuta subita
nel periodo d’imposta nel quale il compenso relativo concorre a formare il
proprio reddito professionale.
- I contribuenti che, pur avendo i requisiti per
l’applicazione del regime dei “minimi”, optano per la determinazione delle
imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari, sono tenuti a porre in essere
tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili, ed anche, quindi, quelli
relativi agli studi di settore.
Articolo pubblicato in data 10.7.2010
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