La società semplice costituisce il modello base di regolamentazione
per tutte le società di persone. Vi sono, poi, delle norme specifiche
che si applicano alle società in nome collettivo ed alle società in accomandita
semplice.
Il contratto sociale nelle società semplici non è soggetto a particolari
forme, né a pubblicità. Una particolare forma dovrà essere osservata solo
nell’ipotesi in cui quella forma sia richiesta dalla legge per la natura dei
beni conferiti (es. forma scritta per il conferimento della proprietà di beni
immobili).
Se i conferimenti non sono determinati nel contratto
sociale, si presume che i soci siano obbligati, in parti uguali tra loro, a
conferire tutto quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto
sociale.
L’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci, disgiuntamente
dagli altri, salvo diversa pattuizione. La rappresentanza spetta a ciascun socio
amministratore, salvo che sia diversamente previsto nel contratto.
Si presume che a ciascun socio spetti una parte dei guadagni e delle perdite
della società proporzionale al conferimento operato dal socio medesimo.
Le obbligazioni sociali possono essere fatte valere dai creditori prima di
tutto sul patrimonio sociale. Inoltre, rispondono delle obbligazioni
sociali personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto
della società (ossia i soci muniti del potere di rappresentanza)
e, salvo patto contrario (che deve essere portato a conoscenza
dei terzi con mezzi idonei), gli altri soci.
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