Si, esistono dei casi in cui non viene riconosciuta e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici finanziari:
- La comunicazione non è stata trasmessa al Centro di Servizio, ovvero dal 2002, non viene inoltrata al Centro operativo di Pescara;
- La comunicazione non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori
- In assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
- Non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
- Non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
- Non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativi agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
- Non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
- Per i lavori di ammontare superiore a euro 51.645,69 non viene allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi;
- Non è stata effettuata la comunicazione all’A.s.l. competente, quando obbligatoria;
- Il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario;
- Vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli oneri contributivi;
- Non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- Le opere edilizie eseguite non difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio (o al Centro operativo di Pescara, dal 2002) e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali.
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- Irpef- Ire
- Irpeg - Ires
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