Con Ordinanza 29 aprile 2010, n. 10247, la Corte di
Cassazione ha stabilito che ai fini ICI la nozione di edificabilità
non è equivalente a quella di edilizia abitativa.
Ne deriva che un'area, classificata da P.R.G. in zona F/1 e comprendente
le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale, può considerarsi edificabile.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 14.5.2010
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