Con Ordinanza 15 aprile 2010, n. 9022, la Corte di
Cassazione ha stabilito che qualora l'Amministrazione finanziaria rifiuti una
procedura di definizione agevolata, il contribuente può impugnare tale atto.
In particolare, il soggetto passivo deve contestare detto provvedimento
entro i termini di legge, al fine di invocare la validità del beneficio
derivante dalla definizione medesima.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 30.4.2010
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